TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

Art. 14.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di

          a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European


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consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo; Cooperation For Accreditation (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

          b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

          b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

          c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.

          c) identica;

 

          d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

      3. Identico.


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        4. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario da lui delegato.
        5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle comunicazioni, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel CNEL. La composizione del comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Compito del Comitato di cui al comma 4 è quello di fornire indirizzi e proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche nell'ottica di garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.
      3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.       7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.